Nel 2016 è stato introdotto nell’ordinamento il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.).
Ai sensi dell’art. 583 c.p. la lesione personale è:
- Grave quando dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; ovvero quando il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.
- Gravissima quando dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà nel parlare;
A norma dell’art. art. 590 bis c.p. chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito:
- Nel caso di lesioni gravi con la reclusione da 3 mesi ad un anno;
- Nel caso di lesioni gravissime con la reclusione da 1 a 3 anni.
Nel caso in cui il conducente abbia provocato il sinistro trovandosi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza alcolica con un tasso accertato superiore ad 1.5 g per litro la pena prevista è di:
- Nel caso di lesioni gravi reclusione da 3 a 5 anni
- Nel caso di lesioni gravissime da 4 a 7 anni
Le stesse pene si applicano al conducente di mezzi pesanti ovvero all’esercente attività di trasporto di persone o cose che si sia messo alla guida ed abbia causato un incidente in stato di ebbrezza alcolica con un tasso compreso tra 0.8 e 1.5 g per litro
Fuori dal caso precedente, nel caso in cui il conducente abbia provocato il sinistro trovandosi in stato di ebbrezza alcolica con un tasso compreso tra 0.8 e 1.5 g per litro, la pena prevista è di:
- Nel caso di lesioni gravi reclusione da un anno e 6 mesi a tre anni;
- Nel caso di lesioni gravissime reclusione da 2 a 4 anni.
Le medesime pene appena indicate si applicano anche:
1) in caso di sinistro provocato procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
2) in caso di sinistro provocato attraversando un’intersezione con il semaforo rosso ovvero circolando contromano;
3) in caso di sinistro provocato a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.
In questi casi la pena è aumentata se il conducente non ha la patente, gliela hanno sospesa o revocata oppure se il mezzo di sua proprietà è senza assicurazione.
Se l’incidente non è conseguenza esclusiva della condotta del colpevole la pena è diminuita fino alla metà.
Ai sensi dell’art. 222 del Codice della Strada, poi, per come risultante a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale del 19 febbraio – 17 aprile 2019, n. 88, nel caso di sentenza condanna per il reato di cui all’art. 589 bis c.p., ovvero di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p. (c.d. patteggiamento), il giudice deve:
- Revocare la patente di guida se il sinistro è stato causato sotto l’effetto di sostanze psicotrope o in stato di ebbrezza con tasso accertato superiore ad 1.5 g per litro ovvero tra 0.8 e 1.5 g per litro per i conducenti di mezzi pesanti ovvero per gli esercenti l’attività di trasporto di persone o cose. La patente potrà poi essere conseguita nuovamente solo dopo 5 anni. Termine raddoppiato per chi sia stato condannato già per guida in stato di ebbrezza. Termine portato a 12 anni per chi si ha omesso di prestare soccorso e si è dato alla fuga. La revoca della patente si applica anche quando viene concessa la sospensione condizionale della pena.
- Decidere se revocare la patente di guida o sospendere la stessa per un periodo fino a 2 anni nel caso di sinistro provocato senza le aggravanti predette.