Servizi Telefonici non richiesti

NELL’ULTIMA BOLLETA DEL MIO OPERATORE TELEFONICO HO TROVATO L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI NON RICHIESTI. COME POSSO CONTESTARE LA RICHIESTA? HO DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO ?

Purtroppo, con sempre maggiore frequenza, nelle bollette vengono addebitate voci di spesa non dovute per servizi telefonici mai richiesti.

In via generale, per le sole controversie che riguardino disservizi o contestazioni collegate alla prestazione, bisogna esperire preventivamente un tentativo di conciliazione davanti al Co.Re.Com. Sul punto, il Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti, all’art.3 prevede che, chi vuole adire l’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti, potrà farlo solo dopo aver effettuato un tentativo di conciliazione da esperirsi appunto dinnanzi al Co.Re.Com. competente per territorio. Bisognerà porre attenzione alla predetta competenza per territorio che, in caso di Consumatore/utente privato sarà quella del domicilio del Consumatore; in caso di utente professionista sarà invece radicata ai sensi dell’art.19 c.p.c. nel luogo ove si trova la sede principale dell’attività (compagnia telefonica).

Il termine per concludere la conciliazione è pari a 30 giorni e decorre dalla data di proposizione dell’istanza.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, ovviamente nessun problema; in caso di esito negativo, l’utente potrà adire la giustizia ordinaria.

Venendo al merito della domanda, in caso di attivazione sulla linea telefonica di servizi mai richiesti (pratica fin troppo frequente), l’utente non sarà tenuto a corrispondere alcunchè all’operatore telefonico; la fattispecie viene regolata dall’art. 57 del c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n.206 /2005), laddove è stabilito che il consumatore non è tenuto a nessuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. Allo stesso modo, nulla sarà dovuto in caso di mancata risposta a offerte dell’operatore, tenuto conto della circostanza che, giammai, l’assenza di risposta da parte del Consumatore, implica il consenso dello stesso.

Infine, relativamente alla richiesta di risarcimento danni, nella fattispecie in esame, per certo si configura un danno contrattuale; oltre ciò, si potrà provare a chiedere il danno esistenziale, che andrà rigorosamente provato e, tendenzialmente verrà liquidato in via equitativa dal Giudice.

Avv. Ezio Lucchetti

Correlati