Come recuperare i crediti da lavoro

Il datore di lavoro mi ha licenziato senza pagarmi né gli ultimi stipendi, né il TFR maturato. Cosa posso fare?

Sempre più spesso, purtroppo, ci vengono poste domande di questo tipo.

Il lavoratore che si ritrovi nella necessità di recuperare i crediti da lavoro potrà:

a) se in possesso delle buste paga, richiedere al Tribunale competente una decreto ingiuntivo con il quale si intimi al datore di lavoro di pagare le somme ancora dovute;

b) se non è in possesso delle buste paga, incardinare un giudizio ordinario all’esito del quale ottenere una sentenza che condanni il datore di lavoro a corrispondere quanto dovuto.

Ottenuto il titolo (decreto ingiuntivo o sentenza) e notificato lo stesso unitamente al precetto, il lavoratore dovrà dare inizio alla fase esecutiva per tentare di recuperare le somme che gli sono state riconosciute dal giudice. In particolare il lavoratore potrà tentare la via del pignoramento mobiliare, del pignoramento presso terzi, ovvero del pignoramento immobiliare.

Se anche a seguito dei tentativi di esecuzione non si fosse ancora riusciti a recuperare il dovuto, il lavoratore potrà:

a) se la società datrice di lavoro ha i requisiti per essere assoggettata a fallimento: presentare istanza di fallimento al Tribunale e, successivamente all’emissione della sentenza con la quale si dichiara il fallimento, ovvero in caso di rigetto dell’istanza per esiguità del credito (sul punto si veda la recente sentenza della Cassazione Civile n. 1607/2015), presentare domanda di intervento al Fondo di Garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto istituito presso l’Inps dalla Legge n. 297/1982. .

b) se la società non ha i requisiti per essere assoggettata a fallimento, ma risultano depositati i bilanci degli ultimi tre anni dai quali la circostanza possa essere evinta, presentare direttamente la domanda di intervento al Fondo di Garanzia.

Il Fondo, svolta la necessaria istruttoria, corrisponderà al lavoratore::

a) i crediti retributivi inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di apertura della procedura concorsuale, ovvero della presentazione in Tribunale del relativo ricorso nella misura massima pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali

b) il TFR.

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