CONVIVO CON IL MIO COMPAGNO DA CIRCA QUATTRO ANNI NELLA CASA DI SUA PROPRIETA’: VORREI SAPERE SE HO DIRITTI SULLA CASA STESSA.
Intanto, ed in via preliminare, è opportuno segnalare che, per tutti i conviventi di fatto, sarebbe opportuno sottoscrivere un contratto di convivenza che vada a regolare i diritti e doveri dei conviventi stessi; ciò perché, in assenza del predetto contratto di convivenza, potranno sorgere complesse problematiche foriere di giudizi in tribunale.
La Legge 20 maggio 2016 n.76, meritevole se non altro per aver affrontato diverse situazioni presenti nel nostro paese e risolte solo in ambito giurisprudenziale fino ad oggi, ha regolato i diritti dei conviventi sulla casa di comune residenza come segue.
Il comma 42 prevede per il convivente superstite il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza; in particolare, in caso di morte del proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di rimanere nella abitazione per due anni o per un periodo superiore e pari alla convivenza, se durata più di due anni, ma comunque non oltre i cinque anni. Ove nella casa coabitino i figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto di continuare ad abitare nella casa non potrà essere inferiore ai tre anni. Tale diritto, che ha natura personale di godimento, cesserà nel momento in cui il convivente superstite smetta di abitare nella casa o contragga matrimonio o si unisca in una unione civile o inizi una nuova convivenza di fatto (comma 43).
Nel caso in cui, al momento della cessazione della convivenza vi siano figli comuni ed il Giudice abbia assegnato la casa comune ad uno dei conviventi, il diritto di abitare nella casa assegnata continuerà sino all’autosufficienza dei figli, indipendentemente dai termini indicati nel comma 42 e sopra evidenziati. Questo è il senso della locuzione iniziale dello stesso comma 42 “Salvo quanto previsto dall’articolo 337-sexies del codice civile …”.
Il comma 44 si occupa del caso in cui la casa di comune residenza sia locata ad uno dei conviventi e questi muoia o receda dal contratto di locazione. In detti casa la Legge ha previsto che l’altro convivente abbia facoltà di succedere nel contratto. Detta specificazione è importante poichè fino ad oggi, né la legge, nè la giurisprudenza, avevano riconosciuto detto diritto ai conviventi more uxorio che non avessero figli comuni.
Infine, senza entrare troppo nel merito della questione, può asserirsi che il diritto di abitazione tutela anche il convivente di fatto, oltre ovviamente al coniuge ed al partner di una unione civile.
Avv. Ezio Lucchetti