La procedura da seguire
Il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre 2016, approvato definitivamente lo scorso 24 novembre 2016, prevede la possibilità di definire in maniera agevolata le pendenze con Equitalia, ovvero la c.d. rottamazione delle cartelle Equitalia.
La rottamazione riguarderà tutti i debiti iscritti a ruolo (consegnati ad Equitalia) dal 2000 al 2016.
COSA SI DOVRA’ PAGARE
L’importo da pagare sarà pari alla somma affidata all’agente della riscossione a titolo di capitale (semplificando: la tassa non pagata) ed interessi, maggiorata delle somme spettanti ad Equitalia a titolo di agio e di quelle dovute per eventuali procedure esecutive e spese di notifica.
La “rottamazione”, in sostanza, riguarderà gli interessi di mora decorrenti dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella (art. 30, comma 1, D.P.R. 29/09/1973, n. 602), le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’art. 27, comma 1, del D.Lgs 26/02/1999, n. 46.
COME SI POTRA’ PAGARE
Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione, ovvero dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali verranno calcolati gli interessi.
COME RICHIEDERE L’AGEVOLAZIONE
- Comunicare ad Equitalia la volontà di avvalersi della procedura entro il 31 marzo 2017 utilizzando i moduli predisposti dalla stessa Equitalia. .
- Indicare nella dichiarazione il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (massimo 4), nonché la pendenza di eventuali giudizi riferiti alle somme per le quali si chiede la definizione agevolata e contestualmente assumere l’impegno a rinunciarvi.
- Entro 180 giorni dalla entrata in vigore del decreto, Equitalia comunica ai soggetti che hanno fatto richiesta di definizione agevolata l’ammontare complessivo dovuto, nonché l’importo delle singole rate.
- le rate non potranno essere più di cinque di cui: 3 (di pari importo) con scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017; 2 con scadenza nei mesi di aprile e settembre 2018.
- Il pagamento potrà essere effettuato mediante domiciliazione sul conto corrente, ovvero mediante bollettini o ancora presso gli sportelli.
EFFETTI DELLA PROCEDURA
I termini di decadenza e prescrizione sono interrotti per tutta la durata della dilazione.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento determina la decadenza dall’agevolazione e la ripresa dei termini di decadenza e prescrizione
La richiesta di definizione agevolata può essere avanzata anche da chi ha già in corso una rateizzazione, purché in regola con i pagamenti. In questo caso, però, non verranno recuperate le somme già corrisposte.
COSA E’ ESCLUSO
Sono escluse dalla definizione agevolata:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. Per quel che concerne le multe, a essere rottamati saranno solo gli interessi maturati sulle sanzioni, incluse le maggiorazioni previste per i ritardati pagamenti dalla legge di depenalizzazione del 1981.
Avv. Cristiano Manni